Tre offerte economiche con riferimento ai singoli lotti e un'unica offerta tecnica, nella quale non vi era alcuna specifica indicazione delle risorse e dei mezzi che sarebbero stati utilizzati per lo svolgimento del servizio relativamente a ciascuno dei medesimi lotti. Quid juris?
«Al riguardo deve essere precisato che:
a) la gara in argomento era stata suddivisa in tre autonomi lotti, come si evince chiaramente dall'art.4 del disciplinare, il quale prevedeva che il servizio sarebbe stato aggiudicato per singolo lotto, e dalla circostanza che la Commissione di gara ha redatto tre distinte graduatorie, ciascuna riferibile ai lotti di cui si tratta;
b) è pacifico che la cooperativa controinteressata, la quale aveva presentato domanda di partecipazione per tutti i lotti, aveva correttamente prodotto tre offerte economiche con riferimento ai singoli lotti, mentre aveva presentato un'unica offerta tecnica, nella quale, come affermato dal consorzio ricorrente, in nessun modo contestato sul punto, non vi era alcuna specifica indicazione delle risorse e dei mezzi che sarebbero stati utilizzati per lo svolgimento del servizio relativamente a ciascuno dei medesimi lotti;
c) ne discende de plano che l'offerta della controinteressata risultava del tutto generica ed indeterminata in quanto non permetteva di individuare le specifiche risorse che sarebbero state destinate allo svolgimento del servizio per i singoli lotti.
Conseguentemente, in linea con quanto prospettato nel quarto motivo di doglianza, è palese l’illegittimità dell'operato della Commissione di gara, la quale invece di limitarsi a prendere atto della menzionata indeterminatezza dell'offerta della controinteressata, ha proceduto, in totale violazione del principio secondo cui tale organo non può manipolare, integrare o modificare le offerte dei concorrenti, ad una arbitraria suddivisione della generica offerta tecnica in tre offerte distinte» (T.A.R.).



