Mah!
1) Va, «quindi, enunciato il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell’art. 37, commi 4 e 13, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 2-bis, lett. a), d.-l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135, negli appalti di servizi da affidarsi a raggruppamenti temporanei di imprese non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara”» (Cons. Stato, ad. plen. 28 agosto 2014, n. 27).
Ma altre due “plenarie” avevano affermato una tesi completamente opposta!
2) E c’è anche questa contraddizione (sempre in ordine alla disciplina de qua a suo tempo vigente): «per gli appalti di servizi e forniture continua a trovare applicazione unicamente la norma sancita dal comma 4 dell’art. 37, che impone alle imprese raggruppate il più modesto obbligo d’indicare le parti del servizio o della fornitura facenti capo a ciascuna di esse, senza pretendere anche l’obbligo della corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione, fermo restando, però, che ciascuna impresa va qualificata per la parte di prestazioni che s’impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella normativa di gara» (ibidem).
La contraddizione è questa: se non doveva esserci “corrispondenza”, a che serviva far dichiarare le parti dell’appalto in un raggruppamento orizzontale? Infatti, che ogni raggruppata possedesse un minimo di qualificazione, ciò era già evincibile dal riscontro delle autocertificazioni in materia.
Che poi non vi fosse impresa senza ruolo operativo, questo era verificabile in sede di conferimento di mandato.
Mah, questa “plenaria”! Con la tassatività delle cause di esclusione aveva solo aumentato l’incertezza interpretativa. Per fortuna che ora c’è l’«irregolarità essenziale» …



