Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

FREE OPERATORI ECONOMICI ASSOGGETTATI A DIFFERENZIATE ALIQUOTE IVA

Occorre condurre la valutazione dell’offerta sulla base del prezzo al netto dell’IVA.

«Con il ricorso in esame viene contestata l’avvenuta aggiudicazione definitiva, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, della gara per l’affidamento del servizio per la realizzazione di soggiorni diurni di vacanza per anziani a favore della controinteressata – omissis – S.r.l., la quale ha presentato un’offerta pari ad € 16,50 al netto dell’IVA, per un importo complessivo di € 19,96 comprensivo dell’IVA al 21%, mentre la ricorrente ha proposto un prezzo di € 18,22 al netto dell’IVA, per un importo complessivo di € 18,94 comprensivo dell’IVA al 4%, cosicchè, secondo parte ricorrente, la propria offerta economica avrebbe dovuto essere ritenuta più conveniente ed ottenere un maggior punteggio rispetto a quella della controinteressata, con conseguente aggiudicazione a proprio favore, dovendo la convenienza dell’offerta essere valutata sulla base del prezzo finale, comprensivo di IVA, il quale determina il costo finale del servizio che grava sulla stazione appaltante.

La res controversa introdotta con il ricorso in esame ruota intorno alla questione centrale – dalla cui definizione dipende l’esito del giudizio – inerente le modalità di individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa allorquando i partecipanti siano assoggettati a differenziate aliquote IVA, la cui considerazione incide sulla determinazione del prezzo finale in modo tale che un’offerta inferiore rispetto ad un’altra, se considerate al netto dell’IVA, diventi più elevata una volta applicata l’IVA.

Occorre in sostanza stabilire se l’Amministrazione procedente, nel valutare la convenienza dell’offerta, debba considerare i prezzi proposti al netto dell’IVA oppure se debba considerare anche l’incidenza dell’IVA sul prezzo finale, essendo indubbio, nella fattispecie in esame, che considerando i prezzi al netto dell’IVA l’offerta migliore sotto il profilo del prezzo sia quella dell’aggiudicataria, laddove applicando l’IVA tale offerta si traduce in un costo finale per l’Amministrazione più altro rispetto a quello offerto dalla ricorrente.

Sulla questione, come sopra delineata, si sono formati nel tempo due distinti orientamenti, l’uno volto a valorizzare il costo complessivo ricadente sull’Amministrazione, dovendo la convenienza dell’offerta essere valutata tenuto conto del costo finale comprensivo di IVA, e l’altro, più recente, in base al quale occorre condurre la valutazione dell’offerta sulla base del prezzo al netto dell’IVA.

Il Collegio ritiene di dover aderire a tale ultimo orientamento, il quale trova, innanzitutto, chiaro fondamento normativo nella disciplina dettata dal Codice dei Contratti, il cui art. 29 stabilisce che “Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti.”.

Tale disposizione trova la sua ratio nell’esigenza di garantire la neutralità dei diversi regimi impositivi adottati dai vari Stati membri rispetto al computo del valore del contratto da affidare.

Deve, inoltre, rilevarsi che ritenere rilevante nella valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa l’IVA da applicare si tradurrebbe in un indubbio vantaggio a favore di soggetti che godono di regimi IVA agevolati - come avviene nella fattispecie in esame, in cui la ricorrente è una onlus che gode di un regime fiscale e contributivo agevolato – che determinerebbe un’alterazione delle regole della concorrenza con conseguente danno per i soggetti che operano nel mercato senza godere della medesima agevolazione.

Seppur è indubbio che l’adesione alla diversa opzione ermeneutica, volta ad ancorare la ponderazione delle offerte al costo finale comprensivo di IVA, valorizza il complessivo aggravio economico che ricade sulle Amministrazioni per ottenere la prestazione, realizzandosi un risparmio economico, i principi della par condicio tra i partecipanti e della concorrenza, che regolano la materia dei contratti pubblici, non consentono di introdurre meccanismi di valutazione delle offerte che possano risultare discriminatori per i concorrenti, come avverrebbe laddove le offerte, provenienti da società ed imprese con scopo di lucro, dovessero essere considerate nel valore finale comprensivo di IVA e poste a confronto con offerte provenienti da soggetti che godono di regimi agevolati, risultando quindi la ponderazione delle offerte al netto dell’IVA rispondente all’esigenza di tutelare la par condicio tra le imprese con scopo di lucro e le società cooperative, al fine di assicurare un sostanziale equilibrio tra tali soggetti, laddove la valutazione delle offerte comprensive di IVA penalizzerebbe le prime (...).

Ed infatti, la valutazione, in sede di esame delle offerte, dell’incidenza dell’IVA sul prezzo proposto comporterebbe evidenti effetti distorsivi della concorrenzialità perché si avvantaggerebbero alcuni operatori sottoposti a regime più favorevole rispetto ad altri assoggettati a regime meno favorevole senza alcun collegamento con il valore, sotto il profilo del prezzo o della qualità-prezzo, del bene o servizio offerto che, invece, deve fungere da esclusivo parametro per valutare la concorrenzialità dell’offerta a prescindere dall’esborso finale cui va incontro la stazione appaltante, la cui considerazione, come rispondente ai principi di buon andamento, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, recede rispetto alla forza imperativa del principio della par condicio tra i concorrenti.

Non può inoltre non rilevarsi che l’IVA costituisce un elemento esterno all’offerta, imposto da norme di legge che esulano dalla disponibilità dell’imprenditore, la cui considerazione determina un’alterazione della concorrenzialità, essendo indubbio che tale considerazione al fine della valutazione dell’offerta economica si tradurrebbe in un vantaggio per i soggetti che beneficiano di agevolazioni IVA in virtù della loro condizione soggettiva, penalizzando la posizione dei concorrenti sottoposti ad un regime tributario più oneroso, determinando una distorsione della concorrenza e della par condicio.

Ne consegue che proprio in relazione alla necessità di garantire in concreto il rispetto del fondamentale principio della par condicio ben si giustifica il conseguente rischio che l’onere economico a carico dell’Amministrazione risulti complessivamente superiore rispetto a quello che avrebbe affrontato sulla base della valutazione delle offerte comprensive dell’imposta» (T.A.R.).