«Invero, l’appalto di cui si discute, avente ad oggetto un affidamento sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. a) D.lgs. 50/2016 è escluso dall’obbligo della indicazione separata dei costi ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Dlgs 50/2016» (T.A.R., 2020). Non è cambiato nulla rispetto al vecchio codice. Quello, che valeva ieri, vale anche oggi. Il pasticcio nasce quando si va a “procedimentalizzare” l’affidamento diretto (vedi la soluzione di cui al T.A.R. Calabria, citato nell’ultima dell’ANAC). Se si tratta di «affidamento diretto» “procedimentalizzato” ma non di «procedura negoziata» stricto sensu, ha perfettamente ragione il T.A.R. del 2020 (di cui all’interno). Se si tratta di «affidamento diretto» “procedimentalizzato” ma anche di «procedura negoziata» per chiara scelta della stazione appaltante, l’obbligo indicativo di cui all’art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 è addirittura auto-esecutivo e ci vogliono (ovviamente) le due determine. Tertium non datur, checché possano pensarne T.A.R. Calabria e ANAC. Qui e nel webinar, anche in house: «ANCHE PER IL FUNZIONARIO INESPERTO CHE DEVE COMINCIARE A SEGUIRE L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE: il percorso ordinato per il RUP dalle acquisizioni vincolate, fra CONSIP e MEPA, a tutto il sotto soglia. L’affidamento diretto e i due schemi d'atto».



