Il bando-tipo riafferma il principio di tassatività dei parametri di idoneità tecnica di cui all’42, comma 1, del codice. In realtà, è legittimo il bando di gara pubblica che richiede requisiti di partecipazione ulteriori, purché ciò non sia illogico o irragionevole o irrazionale rispetto all'oggetto dell'appalto.
«L’elenco contenuto nella norma» di cui all’art. 42, «a differenza di quello contenuto nell’art. 41, deve essere considerato tassativo, pena non solo la violazione del principio di parità di trattamento, ma anche il netto contrasto con le esigenze di integrazione comunitaria (cfr. CGE, 17 novembre 1993, causa C-71/92; in senso conforme, parere AVCP n. 177 del 20 ottobre 2010)» (AVCP, det. n. 4/2012).
«Si rammenta che l’elenco dei mezzi per la dimostrazione della capacità tecnico-professionale di cui all’art. 42, a differenza di quello relativo alla capacità economico-finanziaria contenuto nell’art. 41, deve essere considerato tassativo, pena la violazione dei principi di parità di trattamento e di integrazione nel mercato comunitario (cfr. determinazione dell’Autorità del 10 ottobre 2012, n. 4)» (AVCP, bando-tipo n. 1 del 26 febbraio 2014, affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili nei settori ordinari, nota illustrativa, paragrafo n. 16).
Cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, III-ter, 4 dicembre 2014, n. 12237.
«DIRITTO
Con l’odierno gravame la società Gala impugna il bando di gara nella parte in cui prevede requisiti di capacità tecnica ulteriori rispetto a quelli previsti dall’art. 42 del dlgs 163/2006 e più restrittivi, richiedendo che la partecipante abbia gestito, ininterrottamente, negli ultimi tre anni alla data di pubblicazione del bando di gara, almeno un analogo contratto multi-sito avente ad oggetto la “fornitura di energia elettrica”, con un numero complessivo di punti di prelievo non inferiore a 500, dislocati in almeno 15 regioni italiane, ove con ciò debba ragionevolmente intendersi che tale gestione sia stata espletata nei riguardi di un unico cliente dislocato su 15 regioni.
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione del principio di libera concorrenza, par condicio e non discriminazione sancito dall’art. 2 dlgs 163/2006, eccesso di potere sub specie di illegittima condizione escludente, in quanto il bando richiederebbe un requisito di partecipazione irragionevole, non rispondente ad esigenze di tutela reale della stazione appaltante, in quanto inidoneo ad individuare fornitori di qualità ed affidabilità superiori, mentre limiterebbe eccessivamente la partecipazione.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza, condivisa dal Collegio, ha ritenuto che “l'adeguatezza e la proporzionalità dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche, con particolare riguardo alla capacità tecnica, deve essere valutata con riguardo non solo al mero importo economico della base di asta di cui al bando ma anche, e soprattutto, all'oggetto concreto dell'appalto in gara con riferimento in particolare alle sue specifiche peculiarità e la capacità tecnico organizzativa afferente ai servizi in pregresso prestati, di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 42, d.lg. n. 163 del 2006, non solo analoghi ma anche specificamente identici, garantisce effettivamente all'Amministrazione l'affidabilità contrattuale del proprio interlocutore con riguardo alle prestazioni oggetto di affidamento” (così Tar Lazio, Roma, Sez. II, n. 5221/2012).
Nel caso sub judice l’appalto riguarda 1600 punti di prelievo in tutte le Regioni Italiane (20 oltre alle due Province Autonome) per una durata rinnovabile di 36 mesi.
L’avere richiesto che il partecipante avesse svolto servizi analoghi per 36 mesi ininterrotti per almeno 500 punti di prelievo in almeno 15 regioni appare una previsione legittima, laddove i punti di prelievo ed il territorio interessato sono stati sottodimensionati, mantenendo fermo ed identico all’oggetto dell’appalto il profilo della durata (36 mesi).
Il Consiglio di Stato ha affermato il principio che “è legittimo il bando di gara pubblica che richiede requisiti di partecipazione ulteriori e più restrittivi di quelli di legge e che, al fine di ottenere la dimostrazione della capacità economica, finanziaria e tecnica dei partecipanti, limita l'ammissione ai soli concorrenti che abbiano svolto nei tre anni anteriori alla gara servizi identici a quelli da affidare, purché ciò non sia illogico o irragionevole o irrazionale rispetto all'oggetto dell'appalto” (Sez. III, 4932/2012).
La delicatezza ed essenzialità del servizio richiesto, la sua estensione territoriale e la sua durata (tre anni rinnovabili) giustificano, ad avviso del Collegio, il requisito come formulato nel bando, escludendone l’irragionevolezza e disegnando un modello di partecipante che offra una consolidata esperienza in servizi analoghi.
Al fine di non restringere eccessivamente la platea dei candidati, pur mantenendo requisiti che garantissero l’affidabilità del fornitore, Trenitalia ha, poi, sottodimensionato i due criteri dell’estensione territoriale e dei punti di prelievo, riducendo di un quarto il primo e di oltre due terzi il secondo.
Ne è conseguito l’accreditamento di sei imprese. Chiaro indizio della adeguatezza del requisito di prequalificazione.
Per quanto sopra osservato il motivo va quindi respinto, poiché infondato».



