Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

FREE RAGGRUPPAMENTI DI PROGETTISTI E FRAZIONABILITÀ DEI REQUISITI

Il d.P.R. 207/2010, art. 261, comma 7, a maggior ragione oggi si interpreta nel senso che non c’è corrispondenza fra qualificazione ed esecuzione. Tuttavia vanno rese due osservazioni.

La prima è che il principio non può valere per l’ipotesi di raggruppamento verticale.

La seconda è che, anche se per il “mandante” non può essere richiesto un minimo quantitativo di qualificazione, tuttavia il principio di favor e di massima frazionabilità non può estendersi fino al punto che, per esempio, già lasciando perdere il requisito della dotazione di personale, due mandanti su tre raggruppati non abbiano nulla né di fatturato specifico né di servizi svolti. Dato che i servizi “di punta” chi li ha li ha (per esempio, solo il capogruppo); dato che la dotazione di personale è sufficiente che sia posseduta anche da un solo soggetto (per esempio, dal solo capogruppo, e ciò in quanto il requisito, già di per sé aggravato, non si presta oggettivamente ad essere frazionato); ciò premesso, per fatturato di cui alla lett. a) e servizi svolti di cui alla lett. b), non può darsi che non siano posseduti proprio per nulla dai due mandanti di cui sopra. Non è infatti ipotizzabile che qualcuno non abbia proprio nulla di nulla di idoneità economico-tecnica. Si tratterebbe, altrimenti, di un avvalimento dissimulato.    

 

Da www.giustizia-amministrativa.it: «Questa Sezione ha proprio di recente affrontato la questione (…), stabilendo, in estrema sintesi, che l’affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria è espressamente regolato dall’art. 261 del Regolamento di attuazione del codice degli appalti, D.P.R. 207/2010, e, segnatamente, per quanto di interesse, dal comma 7, che così recita: << In caso di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 90, comma 1, lettera g), del codice, i requisiti finanziari e tecnici di cui all'articolo 263, comma 1, lettere a), b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il bando di gara, la lettera di invito o l'avviso di gara possono prevedere, con opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti, che, comunque, non può essere stabilita in misura superiore al sessanta per cento; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti. La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, dalla lettera di invito o dall'avviso di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito>>.

Per detti servizi, e solo per essi, diversamente dalle altre tipologie di appalti pubblici, è richiesto, in caso di RTI, il possesso cumulativo dei requisiti tecnici da parte di tutte le imprese raggruppate, salva la diversa configurazione rimessa alla discrezionalità del seggio appaltante, prevista sia dal precedente art. 65 DPR 554/99 che dall’attuale art. 261 DPR 207/10, nei limiti stabiliti dalle medesime disposizioni.

Ove ciò non sia, come nel caso di specie, in considerazione che la fase progettuale, salva la citata diversa indicazione, viene rimessa ad uno staff, non è rilevante che ciascun soggetto abbia (e dichiari) i requisiti corrispondenti alla singola esecuzione dell’appalto.

In altri termini, la peculiarità del rapporto di progettazione, ove considerato in maniera unitaria dalla stessa Amministrazione, diversamente che in tutti gli altri tipi di appalti (almeno sino alla novella intervenuta sul comma 13 dell’art. 37 del Codice dei contratti), non richiede la corrispondenza tra qualificazione dell’impresa riunita ed effettiva esecuzione dell’appalto, dovendosi ritenere quest’ultima, si ribadisce, espressione unitaria dello staff progettista» (giugno 2013).