«In linea di principio, appare peraltro condivisibile (…) la tesi esposta in via principale dall’appellante secondo cui l’attestazione del “buon esito” dei servizi di pulizia (…) svolti non era nel caso di specie necessaria, essendo questi stati prestati nei confronti dello stesso Comune (…), che ha bandito la gara per cui è controversia.
Ed infatti, ai sensi dell’art. 18, comma 2, della legge n. 241 del 1990, le Amministrazioni che bandiscono una gara pubblica devono acquisire d’ufficio i documenti necessari all’istruttoria già in loro possesso, in coerenza con le esigenze di semplificazione amministrativa ed in ossequio al divieto di aggravamento del procedimento (Cons. Stato, V, 28 dicembre 2011, n. 6947; IV, 16 luglio 2007, n. 4011).
Né può fondatamente sostenersi che l’esigenza del rispetto della par condicio che informa il procedimento di gara sia incompatibile con l’applicazione del menzionato art. 18.
Anche nella fattispecie in esame, occorre rilevare che il requisito di partecipazione, previsto a pena di esclusione, è quello, contenutistico, «dell’espletamento, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando dei servizi pulizia spiagge, svolti con buon esito, in almeno due Enti Pubblici o Privati», e non è inferibile dal bando (non impugnato) una deroga che possa indurre a negare l’operatività della disposizione dell’art. 18 della legge sul procedimento amministrativo» (Cons. Stato, V, 27 luglio 2017, n. 3698).



