«È stato osservato che la mancanza della garanzia provvisoria è sanabile tramite soccorso istruttorio, a prescindere se essa sia stata costituita prima o dopo la presentazione dell’offerta. Viceversa, appare contraddittorio consentire l’integrazione di una garanzia deficitaria che, al pari della mancata garanzia, costituisce causa di esclusione per grave irregolarità: la garanzia carente, di fatto, equivale all'assenza di garanzia. Altresì, se la norma ammette il soccorso istruttorio per la mancanza del DGUE (documento di primaria rilevanza), a maggior ragione deve essere ammesso per la mancanza della garanzia.
Opzione scelta
L’osservazione non può essere accolta. Si è rinvenuto, invero, un isolato caso in giurisprudenza che afferma che non possono essere esclusi da una gara pubblica gli offerenti che abbiano stipulato la cauzione provvisoria dopo la presentazione dell’offerta e (o) dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, nel caso in cui fosse stata presentata una cauzione retroattiva (TAR Basilicata 27 luglio 2017, n. 531). Tale orientamento appare, invero, non condivisibile. Infatti, la garanzia provvisoria deve essere, in ogni caso, costituita prima della data di presentazione dell’offerta, a tutela dell’affidabilità della medesima» (dalla relazione AIR).
Ah, ah ah! Ah, ah, ah!
Torino, 14 febbraio 2018: con sconto per iscrizione anticipata, entro il 22 gennaio 2018. Per l’impresa. Per la CUC (o SUA) e per il RUP dell’Ente aderente.



