«Le stazioni appaltanti possono (…) specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici ottemperano ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive». Il dato matematico non è suscettibile di interpretazioni estensive, né è stato previsto dalla lex specialis, nella fattispecie, alcun margine di tolleranza. Qui e nel materiale del webinar, anche in house: «La gara d’appalto di servizi e forniture, anche alla luce dell’analisi critica del bando-tipo ANAC n. 1/2023: opzioni e “rinnovi”, qualificazione ed esecuzione fra raggruppamenti e consorzi e ogni altra pendente questione».



