L’ipotizzata “spartizione delle gare” costituisce, ragionevolmente, circostanza idonea a compromettere il rapporto fiduciario con gli operatori coinvolti: indipendentemente dall’intervento di una sentenza di condanna i fatti emersi nel corso del procedimento sono inequivocabilmente idonei ad insinuare un ragionevole dubbio sull’affidabilità dell’operatore economico per come amministrato dai suoi organi apicali. Peraltro, l’adozione della misura di self-cleaning delle dimissioni dell’Amministratore interessato dalle indagini non risulta sufficiente a radicare l’illegittimità del provvedimento di sospensione cautelare. Il webinar, anche in house: «D.Lgs. 36/2023: focus sulla disciplina dell’accesso e delle cause di esclusione, dopo il “correttivo”», 21 ottobre 2025.



