«Come è noto, la giurisprudenza ha chiarito che le tabelle ministeriali di cui all'art. 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, evocate ai fini delle giustificazioni da rendere in sede di verifica dell'anomalia dall'art. 97, comma 5, lett. d), del medesimo decreto, esprimono soltanto il costo medio della manodopera quale parametro di riferimento né assoluto, né inderogabile e che, svolgendo una funzione meramente indicativa, suscettibile di scostamento in relazione a valutazioni statistiche e ad analisi aziendali evidenzianti una particolare organizzazione in grado di giustificare la sostenibilità dei costi inferiori, è ben possibile discostarsi da tali valori, in sede di giustificazioni dell'anomalia, sulla scorta di una dimostrazione puntuale e rigorosa (ex multis, Tar Lazio, Roma, I, 30 dicembre 2016, n. 12873; III quater, 19 marzo 2018, n. 3081; Cons. St., sez. VI, 31 marzo 2017, n. 1495).
L'unico valore non modificabile è costituito invece dai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate, secondo quanto stabilito dall'art. 97, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 50/2016 (Tar Lazio, Roma, I ,30 dicembre 2016, n. 12873; III quater, 19 marzo 2018, n. 3081).
La costante giurisprudenza (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato, , III, 21 luglio 2017, n. 3623) ha inoltre ribadito che un'offerta non può ritenersi anomala ed essere esclusa da una gara per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi, occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata (cfr. anche Cons. St., III, 9 dicembre 2015, n. 5597; Cons. St., V, 18 giugno 2015, n. 3105)» (T.A.R. Puglia, Bari, II, 5 marzo 2019, n. 358).



