Con otto offerte residua la potestà discrezionale di attivarsi per la verifica “integrale” in contradditorio di chi ha offerto il massimo ribasso assoluto, al di là di quello che prevede l’art. 95, comma 10, secondo periodo, del codice: «Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).
Tuttavia, non è il comma 8 dell’art. 97 del codice a dettare la disciplina del caso: «Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci».
Anzi: il comma 8 dice che non si applica, tra gli altri, il comma 6, proprio quello nel quale sta scritto: «La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa» (secondo periodo).
Tale comma 6, secondo periodo, non è per nulla richiamato nella delibera 13 febbraio 2019, n. 120, dell’ANAC, perché evidentemente l’ANAC stessa è in difficoltà ad affermare che il codice è scritto in modo abnormemente contraddittorio.
E poi qualcuno si lamenta che questo codice non è ancora da buttare, in quanto finora sarebbe stato largamente inapplicato.
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