«Si potrebbe verificare, ad esempio negli affidamenti sotto soglia, dove la clausola sociale è facoltativa per le stazioni appaltanti, che il bando non preveda la clausola e che al contrario il CCNL applicabile la contempli.
Sul punto l’Autorità condivide il punto di vista manifestato da diversi stakeholders, nel senso che – nell’ipotesi ora contemplata – la clausola sociale è comunque obbligatoria se prevista nel CCNL applicato» (paragrafo n. 3).
La tesi non può essere condivisa, a fronte del chiaro disposto della fonte primaria, di cui al codice dei contratti, art. 36, comma 1, secondo periodo: «Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo 50».
Bologna, 10 aprile 2019. Con sconto se ci si iscrive entro il 18 marzo 2019. Ultimo aggiornamento: la clausola sociale, dopo le linee guida dell'ANAC, n. 13, e l'elaborazione del contenuto finale da riportarsi in disciplina di gara. Anche direttamente presso l’Ente (in house), su libera richiesta di preventivo di spesa.



