Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

FREE LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE COSTITUISCE ESPRESSIONE DI UN’AMPIA DISCREZIONALITÀ TECNICA (PRINCIPIO CONSOLIDATO)

Anche in materia di «varianti non ammesse».


Si osserva che, «nelle gare di appalto aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte tecniche come pure delle ragioni che giustificano la soluzione migliorativa proposta quanto alla sua efficienza e alla rispondenza alle esigenze della stazione appaltante costituisce espressione di un’ampia discrezionalità tecnica (Cons. di Stato, V, Cons. di Stato, V, 14 maggio 2018, n. 2853), con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta (Cons. di Stato, III, 7 marzo 2014, n. 1072; Cons. di Stato, III, 14 novembre 2017, n. 5258).

Coerentemente a tali principi il tribunale ha correttamente evidenziato come l’ampia discrezionalità della commissione esaminatrice non comporta insindacabilità delle relative valutazioni allorquando esse disattendono, come nel caso di specie, la legge di gara, consentendo varianti non ammesse e vietate, quali sono quelle soluzioni che, traducendosi in una diversa ideazione dell’oggetto del contratto, alternativa rispetto al disegno progettuale originario, diano luogo ad uno stravolgimento di quest’ultimo.

L’asserzione secondo cui l’offerta tecnica dell’aggiudicataria contiene varianti non consentite attiene infatti alla conformità dell’operato della stazione appaltante alle disposizioni del codice dei contratti pubblici (in specie all’art. 76 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) e pertanto ad un parametro di condotta “normativizzato”, che rende le valutazioni e le attività amministrative sindacabili in sede di legittimità, ancorché l’accertamento in ordine all’esistenza di una variante o di una miglioria implichi apprezzamenti di carattere tecnico-discrezionale (Cons. di Stato, 27 aprile 2015, n. 2080).

Deve pure rilevarsi che l’ampia discrezionalità di cui dispongono le commissioni esaminatrici e le stazioni appaltanti in tali apprezzamenti deve esercitarsi nel rispetto delle prescrizioni normative e di quelle vincolanti della legge di gara: ne consegue che esse non potranno perciò applicare, a fronte di una chiara e univoca disciplina della lex specialis, una soluzione ermeneutica che conduca ad una sua sostanziale disapplicazione (cfr. ex plurimis Cons. di Stato, V, 12 settembre 2017, n. 4307)» (Cons. Stato, V, 3 maggio 2019, n. 2873).

 

L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA NEI SUOI TRE SUB-CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E L’ANOMALIA, DOPO LO “SBLOCCA CANTIERI”

MILANO, 23 maggio 2019