Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

FREE COLLEGAMENTO SOSTANZIALE (SENTENZA 28 OTTOBRE 2019)?

No, prego!

 

«Osserva il Collegio che l'art. 80, comma 5, lettera m), del codice dei contratti, è finalizzato ad evitare che possa aver luogo una concertazione delle offerte tra operatori formalmente distinti, così moltiplicando a danno degli altri concorrenti le chances di aggiudicazione.

Invero, tale disposizione del d. Lgs. 50/2016 prevede l'esclusione dell'operatore economico che "si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale”.

L'onere della prova di tale distorsione del confronto concorrenziale ricade sulla parte che ne affermi l'esistenza al fine dell'altrui esclusione dalla gara, e la dimostrazione deve fondarsi su elementi di fatto univoci, desumibili sia dalla struttura imprenditoriale dei soggetti coinvolti, sia dal contenuto delle offerte presentate (cfr. Cons. Stato, V, n. 58/2018), tali da evidenziare un collegamento diretto ed immediato tra operatori in apparenza concorrenti (cfr. Cons. Stato, V, n. 69/2019).

Ora, escluso che ci si trovi di fronte ad una situazione di controllo di una sull’altra impresa, le circostanze di fatto sottolineate dalla parte ricorrente esprimono indubbiamente uno stretto collegamento tra prima e terza concorrente in graduatoria, a causa delle relazioni familiari esistenti tra gli amministratori, ma non dimostrano nulla di realmente concludente circa un accordo che sia intervenuto tra le due concorrenti e comunque non raggiungono la soglia di rilevanza fissata dalla normativa vigente.

Deve cioè ritenersi non provato che la partecipazione delle due concorrenti, che pure hanno organi legati da rapporti di parentela, sia frutto di concertazione o comunque di condizionamento derivante dai rapporti stessi, in mancanza di altri indizi significativi e concordanti.

Non sono, comunque, sufficientemente significativi i ribassi offerti dalle due imprese sospettate di concertazione, non essendo contigui poiché il ribasso offerto dall’impresa ricorrente si pone come intermedio tra essi.

In definitiva, l’unico elemento dedotto circa l’unicità del “centro decisionale” è quello della parentela tra gli amministratori delle due società, elemento che però, a giudizio del Collegio, non raggiunge, da solo, la soglia dell’univocità dimostrativa» (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, I, 28 ottobre 2019, n. 444).

 

TEORIA E PRATICA DEGLI APPALTI: AGGIORNAMENTO SULLE PROSSIME GIORNATE DI FORMAZIONE E SCALETTA COMPLETA DI TUTTI GLI INCONTRI. IL SUPPORTO A R.U.P. E IMPRESA PER GARE E FINANZA DI PROGETTO.