Non può riguardare l’offerta tecnica (principio pacifico).
«Per consolidata giurisprudenza, il soccorso istruttorio può riguardare documenti incompleti relativi a requisiti di partecipazione, giammai l'offerta (tecnica ed economica) e gli elementi essenziali di essa; ciò in quanto la possibilità d'intervento dell'amministrazione, inteso a far prevalere la sostanza sulla forma, va considerata finalizzata soltanto ad ottenere chiarimenti in ordine alla documentazione prodotta per sanare eventualmente mere irregolarità formali, ma non può trovare applicazione nel caso in cui l'incompletezza o la mancata chiarezza o la non conformità alle prescrizioni della legge di gara riguardi l'offerta o il progetto tecnici; in caso contrario, infatti, risulterebbe violato il principio della par condicio dei concorrenti mediante l'integrazione o modificazione postuma dell'offerta, con conseguente incidenza sulla sostanza e non solo sulla forma (ex multis Consiglio di Stato, Sez. III, 26 febbraio 2016, n. 801; Consiglio di Stato, sez. III, 26/04/2017, n. 1926, e giurisprudenza ivi richiamata: Consiglio di Stato, Sez. V, 5 maggio 2016, n. 1809; Sez. III, 21 ottobre 2015, n. 4804, 1° luglio 2015, n. 3275; Sez. V, 17 febbraio 2016, n. 633, 23 settembre 2015, n. 4460)» (T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, 30 ottobre 2019, n. 1807).



