La disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: le considerazioni dell’ANAC e le nostre.
L’atto è stato approvato con delibera del Consiglio dell’Autorità 13 novembre 2019, n. 1035.
Correttamente chiarisce l’ANAC sull’efficacia di una sentenza della Corte di Giustizia nell’ordinamento interno: «La sentenza dovrebbe ritenersi a carattere immediatamente obbligatorio ed erga omnes. In merito all’efficacia, secondo la Corte costituzionale «le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni» (Cfr. sentenze 113/1985 e 389/1989). La Cassazione ha più di recente e in varie occasioni ribadito che l’interpretazione offerta dalla Corte di giustizia ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito «il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito della Comunità» (Cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza dell’11 dicembre 2012, 22577; Cass. 2 marzo 2005, n. 4466; Cass. 30 agosto 2004, n. 17350)» (nota n. 3).
L’ANAC indica possibili linee legislative e sottolinea «la necessità di un intervento normativo urgente» (paragrafo n. 4). Ma intanto, allo stato, in assenza di modifiche normative, per l’impatto immediato che ha avuto la sentenza della Corte sul codice dei contratti, non sussiste più il limite generale di subappaltabilità del 40% del valore del contratto quale introdotto dallo “sblocca cantieri”.
Corretta la tesi che non si può distinguere fra “sopra” e “sotto soglia” (paragrafo n. 3.2).
Sulle “SIOS” nei lavori pubblici l’ANAC non si sbilancia (paragrafo n. 3.3). Ma, in altra sezione del giornale (e nelle giornate dedicate), vogliamo spiegare perché è ancora compatibile con la sentenza della Corte il limite di subappaltabilità del 30% del valore della categoria di lavorazioni in questione, salvo dover distinguere poi fra subappalto qualificatorio e subappalto esecutivo.



