Osta al diritto comunitario degli appalti pubblici una normativa nazionale, che non solo «limita al 30%» o al 40% o al 50% che sia «la quota parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi», ma che anche «limita la possibilità di ribassare i prezzi applicabili alle prestazioni subappaltate di oltre il 20% rispetto ai prezzi risultanti dall’aggiudicazione». E adesso è colpa per chi non disapplica il codice o ipotizza di far motivare le percentuali di subappalto come se la stazione appaltante avesse tale facoltà. Ne riparliamo a ROMA il 4 dicembre e a SENIGALLIA l’11.



