Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

FOCUS FREE ANCORA SUL LIMITE DI SUBAPPALTO DOPO LE SENTENZE DELLA CORTE UE E LA CORRELATIVA GIURISPRUDENZA NAZIONALE: IL SOTTO SOGLIA

QUESITO: “Per giustificare il mancato recepimento delle sentenze della Corte in materia di subappalto, in un bando di lavori si dice che esse non si applicano a un bando di gara sotto soglia, che si afferma essere anche privo di interesse transfrontaliero certo. Il valore dell’appalto è superiore a quattro milioni di euro. È corretta tale interpretazione?”

In ipotesi, il principio stabilito dalle sentenze della Corte potrebbe valere solo per importo di valore comunitario. Ma l’ipotesi, pur non peregrina, appare debole per essere valorizzata con certezza.

La giurisprudenza della Corte rinvia ai principi fondamentali del Trattato e questi, come noto, si applicano anche per valore inferiore alla soglia comunitaria, già ai sensi dell’art. 36, comma 1, del codice dei contratti. Questo il richiamato principio generale: «L’aggiudicazione degli appalti pubblici da o per conto di autorità degli Stati membri deve rispettare i principi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e in particolare la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza». Pertanto, «in materia di appalti pubblici, è interesse dell’Unione che l’apertura di un bando di gara alla concorrenza sia la più ampia possibile. Il ricorso al subappalto, che può favorire l’accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, contribuisce al perseguimento di tale obiettivo». 

L’ANAC stessa osserva «che l’art. 105 – collocato nella Parte II (Contratti di appalto per lavori servizi e forniture), Titolo IV (Esecuzione), del Codice – non opera alcuna distinzione tra contratti sopra e sotto soglia; in tal modo il legislatore nazionale ha voluto prevedere una disciplina uniforme del subappalto a prescindere dall’importo del contratto, applicando all’ambito del sotto soglia lo stesso regime applicato al sopra soglia»; pertanto «non vi sono a priori sufficienti ragioni per ritenere che sussistano differenze tra appalti sotto e sopra soglia tali da giustificare un diverso trattamento per i due casi» (atto di segnalazione n. 8 del 13 novembre 2019, paragrafo 3.2).

Un giudice nazionale, già per un importo di EUR 400.000, ha ritenuto, «in applicazione dei principi dettati dalla CGUE, che non possa più ritenersi applicabile “a priori” il limite del 30% al subappalto» (oggi 40%).

Quanto all’insussistenza di un interesse transfrontaliero certo, la giustificazione vale per l’adottabilità del prezzo più basso con «esclusione automatica» riguardo alle imprese non italiane, laddove il contrasto con la disciplina euro unitaria della normativa interna in materia di subappalto è stato sempre sollevato (in ambedue le sentenze) da imprese italiane.

Non si ritiene quindi corretta l’interpretazione prospettata. 

I LAVORI PUBBLICI, IN ATTESA DEL REGOLAMENTO: LE PROCEDURE, LA QUALIFICAZIONE, IL SUBAPPALTO DOPO LE SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA – IL SETTORE DEI «BENI CULTURALI» E I SETTORI «SPECIALI»
FIRENZE, 30 gennaio 2020. BOLOGNA, 27 febbraio 2020, con sconto superiore al 10% per iscrizione anticipata, effettuata entro il 5 febbraio 2020 (vedi dentro, al paragrafo COSTO). Ulteriore e concorrente sconto per iscrizione multiple (vedi dentro, al paragrafo COSTO). Anche presso l’Ente (in house), previa informale richiesta di preventivo di spesa. Le ultime criticità: subappalto ed «esclusione automatica» anche in riferimento al comma 2-bis.