Costituiscono un semplice parametro di valutazione della congruità dell’offerta, con la conseguenza che l’eventuale scostamento delle voci di costo da quelle riassunte nelle tabelle ministeriali non legittima di per sé un giudizio di anomalia o di incongruità.
«Per giurisprudenza costante (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 luglio 2019, n. 5353; Cons. Stato, sez. V, 18 febbraio 2019, n. 1099; Cons. Stato, sez. V, 28 gennaio 2019, n. 690; Cons. Stato, sez. III, 4 gennaio 2019, n. 90; Cons. Stato, sez. V, 26 novembre 2018, n. 6689; Cons. Stato, sez. III, 18 settembre 2018, n. 5444) è ben vero da un lato che, nelle gare pubbliche, i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali costituiscono un semplice parametro di valutazione della congruità dell’offerta, con la conseguenza che l’eventuale scostamento delle voci di costo da quelle riassunte nelle tabelle ministeriali non legittima di per sé un giudizio di anomalia o di incongruità. È tuttavia anche vero, dall’altro lato, che debba dubitarsi della congruità di una simile offerta allorché la discordanza medesima risulti considerevole e palesemente ingiustificata. Un siffatto scostamento deve in particolare essere giustificato attraverso una dimostrazione puntuale e rigorosa (cfr., in particolare, Cons. Stato, sez. III, 4 gennaio 2019, n. 90, cit.)» (T.A.R. Lazio, Roma, III-quater, 12 maggio 2020, n. 4991).
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