Va interpretato in modo flessibile (orientamento consolidato).
«Come è noto, nelle gare pubbliche, qualora la procedura sia caratterizzata da una netta separazione tra la fase di valutazione dell’offerta tecnica e quella di valutazione dell’offerta economica, “il principio di segretezza comporta che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione degli elementi tecnici, resta interdetta al seggio di gara la conoscenza di quelli economici, per evitare ogni possibile influenza sull'apprezzamento dei primi; il principio della segretezza dell'offerta economica è, infatti, presidio dell'attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, predicati dall'art. 97, Cost., sub specie della trasparenza e della par condicio dei concorrenti, intendendosi così garantire il corretto, libero ed indipendente svolgimento del processo intellettivo - volitivo che si conclude con il giudizio sull'offerta tecnica e, in particolare, con l'attribuzione dei punteggi ai singoli criteri attraverso cui quest'ultima viene valutata; aggiungasi che la peculiarità del bene giuridico, protetto dal principio di segretezza dell'offerta economica, impone che la tutela si estenda a coprire non solo l'effettiva lesione del bene, ma anche il semplice rischio di pregiudizio al medesimo, perché anche la sola possibilità di conoscenza dell'entità dell'offerta economica, prima di quella tecnica, è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità dell'operato dell'organo valutativo (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 02/09/2019, n. 6017; Consiglio di Stato sez. V, 20/07/2016, n. 3287)” (cfr., Consiglio di Stato, sez. III, 24 febbraio 2020, n. 1350).
Il divieto in parola, tuttavia, “non può essere interpretato in maniera indiscriminata, al punto da eliminare ogni possibilità di obiettiva interferenza tra l’aspetto tecnico e quello economico dell’appalto posto a gara (Cons. St., sez. V, 12 novembre 2015, n. 5181), attesa l’insussistenza di una norma di legge che vieti l'inserimento di elementi economici nell'offerta tecnica (Cons. St., sez. V, 27 novembre 2014, n. 5890), a meno che uno specifico divieto non sia espressamente ed inequivocabilmente contenuto nella legge di gara (Cons. St., sez. V, 14 dicembre 2018, n. 7057)” (cfr., Consiglio di Stato, sez. III, 9 gennaio 2020, n. 167, in base alla quale il “principio secondo cui la commistione di elementi dell'offerta tecnica con quella economica è possibile e non reca un pregiudizio al principio di segretezza delle offerte quando gli elementi di quest'ultima anticipati nella prima abbiano carattere del tutto marginale rispetto alla base d'asta ribassabile o se gli stessi siano inscindibili dagli aspetti di carattere qualitativo da esporre in sede di offerta tecnica”).
Si è, ad esempio, ammessa, in giurisprudenza, l’indicazione, nell’offerta tecnica, di alcuni elementi economici, purché gli stessi non consentano di ricostruire la complessiva offerta economica (Consiglio di Stato, sez. III, 20 gennaio 2016, n. 193) o purché non venga anticipatamente reso noto il “prezzo” dell’appalto (Consiglio di Stato, sez. V, 13 giugno 2016, n. 2530)» (T.A.R. Marche, I, 9 giugno 2020, n. 358).
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