Una tesi che proprio non ci garba! Si sostiene che «la mancata predeterminazione di criteri motivazionali non comporta l’illegittimità delle valutazioni (…) in quanto l’assenza di tali criteri può essere sopperita con un’adeguata motivazione» della commissione giudicatrice. Eh no! Qui si lede un principio euro unitario, in relazione al quale c’era già stata una procedura di infrazione con il vecchio codice. L’offerente deve sapere non solo “dove” sarà giudicato, ma anche “come” e quindi ex ante fin dalla disciplina di gara. La formazione in materia, il materiale di documentazione.



