«L’inchiesta parlamentare su un evento dannoso e pregiudizievole occorso nell’ambito dell’esecuzione di un contratto pubblico, prospettante una responsabilità anche dell’appaltatore, in assenza di provvedimenti amministrativi e/o giudiziali e/o negoziali, anche non definitivi, adottati a carico dello stesso non obbliga quest’ultimo a farne menzione nelle dichiarazioni rese ai fini della valutazione dell’illecito professionale grave. Art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e f-bis), d.lgs. n. 50/2016».
«Ai fini della comprova del requisito di regolarità tributaria, costituisce mezzo di prova “sufficiente” la certificazione rilasciata dall’amministrazione fiscale competente. Il certificato rilasciato dall’amministrazione finanziaria, assistito da pubblica fede ex art. 2700 c.c. facente prova fino a querela di falso, vincola la stazione appaltante senza consentire valutazioni autonome rispetto alle risultanze in esso riportate» (ma il principio vale solo nel caso in cui il certificato evidenzi la regolarità di posizione dell’operatore economico: n.d.a.).
«L’Autorità non può sostituirsi all’amministrazione aggiudicatrice nella valutazione tecnico-discrezionale delle offerte tecniche rimessa alla commissione di gara, ma può sempre esprimere un parere sulla conformità dell’offerta tecnica alla normativa di settore e alle prescrizioni del progetto» (ANAC, delibera 10 giugno 2020, n. 483).



