«Con riferimento alle gare gestite mediante sistemi informatici, va esclusa l’esistenza in capo alla Stazione appaltante dell’obbligo di trasmettere via PEC le richieste di soccorso istruttorio. L’art. 76, comma 6, del d.lgs. 50 del 2016 non indica tali richieste tra le comunicazioni per le quali è previsto l’uso della posta elettronica certificata: tale differenza si giustifica in quanto solo i provvedimenti di aggiudicazione o esclusione hanno capacità lesiva immediata rispetto al concorrente e ai terzi partecipanti alla gara, capacità lesiva che, invece, non si può riconoscere alla richiesta di soccorso istruttorio, se non in via ipotetica e meramente potenziale, non essendo dato sapere, al momento della sua comunicazione, se la stessa verrà o meno ottemperata. Art. 76, 83 d.lgs. 50/2016» (ANAC, delibera 10 giugno 2020, n. 482).



