«L’Autorità nazionale anticorruzione fa il punto sul decreto Semplificazione»: le sciocchezze sull'inversione documentale.
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Sull’inversione documentale così scrive l’ANAC: «L’applicazione di tale disposizione ha fatto emergere, sin dall’origine, alcuni problemi interpretativi e applicativi che fanno dubitare della reale portata semplificativa della previsione». Stanno nel loro palazzo e di reale semplificazione coniugata con il massimo di concorrenzialità l’ANAC non capisce proprio nulla.
E ancora: «Tutte le altre modifiche della platea dei concorrenti, tra cui anche quelle risultanti dalle verifiche della sussistenza dei requisiti di partecipazione (seppure posticipate in virtù dell’inversione procedimentale) comportano il ricalcolo della soglia di anomalia, con conseguente prolungamento dei tempi di gara. Infine, si consideri che tale ricalcolo potrebbe agevolare comportamenti opportunistici in grado di condizionare gli esiti dell’affidamento da parte di operatori economici non utilmente collocati in graduatoria, e soggetti al controllo dei requisiti, che, a seconda della propria condotta in sede di verifica (si pensi alla mancata produzione di documentazione integrativa in sede di soccorso istruttorio), potrebbero influire sugli esiti della gara. Considerato quanto sopra si rimette alla valutazione del legislatore, nell’ottica di determinare una parziale attenuazione di questo rischio, la possibilità di introdurre, in sede di conversione, la previsione del sorteggio in seduta pubblica dei partecipanti diversi dal miglior offerente da sottoporre a controllo, comunque auspicabile, unitamente alla predeterminazione della percentuale minima dei partecipanti da verificare, eventualmente variabile secondo criteri predeterminati in funzione del numero dei partecipanti. Si evidenziano, altresì, gli ulteriori rischi già evidenziati dalla giurisprudenza (TAR Toscana, sez. II, 29 ottobre 2018, n. 1391), correlati alla previa conoscenza del contenuto delle offerte. Tale circostanza potrebbe infatti influire anche sulle decisioni della stazione appaltante in merito all’ammissione dei concorrenti alla procedura, nei casi in cui è attribuito alla stessa un potere di apprezzamento discrezionale (si pensi ai casi di illecito professionale) e del conseguente prevedibile aumento del contenzioso».
Nessuna delle eccezioni formulate risulta fondata. L’ANAC non sa che il soccorso istruttorio, con la procedura telematica, laddove si proceda per auto-vincolo a verifica “a campione”, verrebbe comunque dato “al buio” e che quindi non sussiste assolutamente nessuna possibilità di manipolare la graduatoria. Peraltro non sussiste più l’obbligo della verifica “a campione” e quindi (con il prezzo più basso con «esclusione automatica») si fa come in Alto Adige: si verifica la documentazione amministrativa del solo primo in graduatoria e se questa non risulta regolare, pur dopo soccorso istruttorio, si ricalcola la soglia di anomalia. Si confida che non vengano recepite dal legislatore le indicazioni anti-semplificatorie dell’ANAC.
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