«In applicazione dei principi di trasparenza e di par condicio, a fronte di una pluralità di dichiarazioni rese da un operatore economico concernenti circostanze che potrebbero rilevare ai fini della causa di esclusione dell’illecito professionale grave, la stazione appaltante deve motivare, la ritenuta inidoneità delle circostanze dichiarate a compromettere l’affidabilità ed integrità del concorrente». Ma la “plenaria” non la pensa proprio così. Vedi anche la formazione in materia.



