L’impresa aggiudicataria può rimodulare i costi inizialmente determinati, senza però modificare l’importo complessivo dell’offerta presentata (principio consolidato). Cfr. anche la formazione in materia.
L’impresa aggiudicataria può rimodulare i costi inizialmente determinati, senza però modificare l’importo complessivo dell’offerta presentata (principio consolidato). Cfr. anche la formazione in materia.