Allora non era applicabile la disciplina oggi prevista dal D.Lgs. 50/2016, art. 48, commi 19-bis e 19-ter (introdotti dal D.Lgs. 56/2017). I requisiti di carattere generale, fra teoria e prassi, dopo la conversione in legge del decreto "semplificazioni": l'art. 80 del codice («motivi di esclusione»).



