Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

FOCUS FREE Subappalto: tutto cambi perché nulla cambi! Addirittura si torna indietro!

Il subappalto, finalmente, ed altro!” si titolava qualche giorno fa. Oggi diciamo: “Finalmente un cavolo!” Si abroga solo la disciplina della terna dei subappaltatori, allo stato sospesa. Rebus sic stantibus il limite quantitativo di subappalto totale ridiscende addirittura dal 40% al 30%. Ha ragione Briatore
A questo punto ci arrabbiamo e disapplichiamo anche l’art. 105, comma 4, lett. a): «I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché (…) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto».
E siccome siamo proprio arrabbiati dell’inerzia di questa Ministra, possiamo tranquillamente disapplicare in via inerziale (come fanno in Alto Adige) anche il limite di subappalto del 30% per le SIOS, perché la stazione appaltante non ha nessun obbligo di motivare la salvaguardia del predetto limite, potendolo solo fare senza nessun obbligo (basta leggersi il contenuto della procedura di infrazione che è chiarissimo sul punto).
Il limite del 20% di cui al comma 14 dell’art. 105 va parimenti disapplicato senza mezzi termini.
E poi dicono che siamo stati i migliori in Europa per le misure anti-COVID!