La «commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante». Ma l’operato non diventa illegittimo per il sol fatto della mancata previa formalizzazione di dette regole (orientamento prevalente, ma non pacifico). Cfr. anche: L’offerta economicamente più vantaggiosa nei suoi tre sub-criteri di aggiudicazione e l’anomalia, dopo la conversione in legge del decreto "semplificazioni": teoria e prassi.



