«Resta fermo peraltro che la preventiva obbligatoria individuazione nella lex specialis di sub-criteri di valutazione non risulta prevista in termini di doverosità né dall’art. 86 del d.lgs. n. 50 del 2016 né dalle Linee guida n. 2 dell’A.N.A.C. approvate nel 2016 e poi aggiornate nel 2018; la previsione di sub-criteri o sub-punteggi costituisce una mera facoltà riservata alla stazione appaltante dall’art. 95, comma 8, dello stesso corpus legislativo». Sì, va bene, ma a condizione che siano stati allora prefissati idonei criteri motivazionali accanto ai criteri di valutazione. La sentenza, guarda caso, è quella che già era da cestinare per altro motivo.



