«Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602», cioè superiore a EUR. 5.000,00. Occorre che una singola violazione superi l’importo previsto oppure è sufficiente che la sommatoria di più violazioni, ognuna delle quali pari o inferiore all’importo de quo, superi l’importo stesso? Perché appare dovuto il secondo orientamento. Qui e nel webinar (26 maggio 2021).



