L’onere di indicazione separata delle prestazioni effettuate dai singoli partecipanti deve intendersi riferito esclusivamente ai raggruppamenti temporanei d’impresa ed ai consorzi ordinari. Può giovarsi, senza necessità di ricorrere all'avvalimento, dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate stesse, mediante il criterio del c.d. cumulo alla rinfusa. Il webinar.



