Tale valutazione «non è sindacabile nel merito dell’esercizio della discrezionalità amministrativa, ma, in relazione al sindacato di legittimità attraverso le figure sintomatiche di eccesso di potere, deve fondarsi su motivazione sufficiente e logica». Il webinar, con programma aggiornato al D.L. 31 maggio 2021, n. 77.



