Indichiamo l’approccio ordinato alle procedure negoziate sotto soglia comunitaria. La questione è anzitutto di sostanza, e poi di terminologia. Ma l’uso di una terminologia errata (o confusionaria o incomprensibile o equivoca o meramente inventiva) non può cambiare la sostanza, in un necessario approccio pragmatico alla materia da parte del RUP.
1. Il termine di procedura negoziata è vox media. Anche l’affidamento diretto, pur non richiedendosi di default nessun procedimento per la selezione dell’operatore economico, va comunque, ex nomine, sotto il genus di procedura negoziata.
2. La summa divisio è fra affidamento diretto di cui all’art. 1 del D.L. 76/2021, comma 2, lett. a) e a-bis), e procedura negoziata di cui alla lett. b) del medesimo comma 2.
2.1. L’affidamento diretto è gestibile secondo almeno due (alla fine tre) modalità operative principali.
2.1.1. La prima è quella «senza consultazione di più operatori economici», nel rispetto del principio di rotazione negli affidamenti (salva motivata deroga).
2.1.2. La seconda è quella tramite richiesta di meri preventivi di spesa, che può avvenire, a sua volta, in due diverse sotto-modalità.
2.1.2.1. La prima comporta l’individuazione discrezionale degli operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione negli affidamenti (salva motivata deroga).
2.1.2.2. La seconda comporta la pubblicazione di un avviso di mera indagine di mercato per l’«affidamento diretto» stesso (si discute se sia configurabile una modalità di selezione sostanzialmente aperta).
2.2. La «procedura negoziata» di cui alla lett. b), “quella non ad affidamento diretto”, per così dire, né immediato né mediato, è gestibile secondo due classiche modalità procedimentali.
2.2.1. La prima avviene «in base ad indagini di mercato», che sono avvisi che generano la c.d. manifestazione di interesse da parte del mercato (occorre il rispetto del principio di rotazione anche negli inviti, salva motivata deroga o salva la configurazione di una procedura sostanzialmente aperta).
2.2.2. La seconda avviene «tramite elenchi di operatori economici» a creazione previamente pubblicizzata, rispetto ai quali l’invito deve comunque avvenire nel rispetto del principio di non discriminazione (occorre il rispetto del principio di rotazione anche negli inviti, salva motivata deroga, con vexata quaestio se l’invito di tutti gli iscritti nell’elenco stesso configuri o meno una procedura sostanzialmente aperta).
Il percorso ordinato per il RUP per ogni affidamento sotto soglia comunitaria: dalle acquisizioni vincolate, fra CONSIP e MEPA col nuovo sistema, alle procedure negoziate. Affidamento diretto: i due schemi integrali d'atto.



