«Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte» (D.Lgs. 50/2016, art. 95, comma 15). Ricordando che la graduatoria si consolida solo con la definitiva aggiudicazione, la ragionevolezza sarebbe di pensare, per dato letterale, solo al prezzo più basso con «esclusione automatica», anche per non darsi un’interpretazione analogica di una previsione che limita le garanzie giurisdizionali per gli operatori economici (primo orientamento, già di C.d.S.). Ma altro orientamento (anch’esso già di C.d.S.), e tutt’altro che minoritario, è di opposto avviso e così lo è il T.A.R. di oggi che si riporta. Tema caldissimo del webinar (con esempi pratici) sull’offerta economicamente più vantaggiosa.



