«Nel perimetro degli obblighi dichiarativi rientra anche un provvedimento di esclusione subito dall’operatore concorrente in altra procedura di gara da altra stazione appaltante in quanto sia scaturito da condotta astrattamente idonea a far dubitare dell’integrità ed affidabilità dell’operatore economico per l’esecuzione del contratto in affidamento». E così «il “grave illecito professionale” può essere causa dell’ “esclusione” che, dunque, della prima è l’effetto, onde è sempre il primo e non il secondo ad avere rilievo nel giudizio cui è chiamata la stazione appaltante». Ma ecco quello che alla fine conta: «la stazione appaltante, venuta a conoscenza dei fatti, ha già espresso la su a valutazione di inaffidabilità dell’operatore economico». Anche nel webinar sull’art. 80 del codice.



