La circostanza che l’affittuario non risponda dei debiti fiscali e contributivi dell’affittante non preclude che, ai fini della partecipazione alle gare pubbliche, il motivo ostativo si trasli anche sull’impresa affittuaria (benché questa versi in una situazione di regolarità) allorché questa mutui i requisiti di capacità in virtù del compendio affittato e sussista la sostanziale continuità aziendale tra i due soggetti dell’operazione negoziale. Anche nel webinar sull’art. 80 del codice.



