Ci si accorge ora che il primo correttivo al codice, all’48 del D.Lgs. 50/2016, aveva «aggiunto il comma 19-ter) del seguente tenore: “Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara”». Peraltro la “plenaria” di maggio 2021 non ha tenuto per nulla conto della tutela dell’affidamento dell’operatore economico “principale”, in analogia a quanto la C.G.U.E. ha stabilito per il caso dell’avvalimento. Anche nel webinar sull’art. 80 del codice.



