La tesi per cui il debito tributario possa considerarsi automaticamente estinto solo perché garantito da un concomitante pignoramento presso terzi (art. 72-bis del decreto del d.P.R. n. 602 del 1973) con conseguente recupero della posizione di regolarità fiscale del soggetto partecipante non è persuasiva. Nella fattispecie la cartella esattoriale rappresentava un debito fiscale definitivamente accertato e soprattutto non ancora saldato. Il credito può sì essere portato in compensazione, ma secondo le modalità tassativamente previste e non sulla base della semplice coesistenza del credito e del debito. Anche nel webinar sul D.Lgs. 50/2016, art. 80.



