Si osserva che «l’assordante silenzio dell’Amministrazione (…) su tali fondamentali e stroncati momenti di valutazione vizia inevitabilmente le impugnate decisioni per violazione degli artt. 80, comma 5, lett. c) e c-bis) e art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e per eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto istruttorio, nonché difetto di motivazione, con la conseguenza che le stesse vanno annullate». Da rilevazione statistica ormai capita troppo spesso, segno evidente delle difficoltà delle stazioni appaltanti sulla materia. Hot topic del webinar sul D.Lgs. 50/2016, art. 80.



