Ok che «le penali, specie se riferite ad episodi isolati e di modesta rilevanza, non offrono, per la loro natura fisiologica nella complessiva economia ed esecuzione dell’appalto, alcun elemento per considerare l’inadempimento cui sono collegati un grave errore nell’esercizio dell’attività professionale». Ma la legittimazione della motivazione di ammissione per facta concludentia è tesi grossolana e rischiosa per il RUP (cfr., ex multis, altra sentenza del medesimo C.d.S.). Anche nel webinar sul D.Lgs. 50/2016, art. 80.



