Si osserva che «la giurisprudenza ha escluso (…) la sua idoneità a costituire di per sé causa di esclusione, ritenendo che si tratti di omissione non direttamente riconducibile all’affidabilità nello svolgimento dell’attività professionale e alla lealtà nel rapporto contrattuale». Anche nel webinar sul D.Lgs. 50/2016, art. 80.



