«Nell’ambito delle procedure telematiche di evidenza pubblica, non sono necessarie sedute pubbliche per l’apertura delle offerte, come confermato dall’art. 58, d.lg. n. 50 del 2016, che non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica». A onor del vero la seduta pubblica non serve neppure nella modalità c.d. «virtuale». Anche nel webinar sulla procedura aperta telematica di servizi e forniture dopo il nuovo bando-tipo n. 1.



