Il fatto, che in data 30 giugno 2022 sia stata richiesto il controllo giudiziario e che l’istanza sia stata accolta con provvedimento depositato in data 8 luglio 2022, è irrilevante in quanto tale decisione non ha effetto retroattivo: esclusione confermata (principio consolidato). Anche nel materiale di documentazione del webinar sulle cause di esclusione di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 80.



