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FREE IL “PASTICCIO” DELLA PERENTORIETÀ DEL TERMINE DI CUI AL COMMA 2 DELL’ART. 48 DEL CODICE

Un Consiglio di Stato disattende la “plenaria”. Quid juris nunc?

«L’Adunanza Plenaria afferma pertanto il seguente principio di diritto: “L’articolo, 48, comma secondo, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che l’aggiudicatario e il concorrente che lo segue in graduatoria, non compresi fra i concorrenti sorteggiati ai sensi del comma primo del medesimo articolo, devono presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa, di cui al comma primo, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta inoltrata a tale fine dalle stazioni appaltanti”» (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 10).

Per Cons. Stato, V, 7 luglio 2014, n. 3431, invece, deve «concludersi per la nullità della clausola di perentorietà introdotta dalla lex specialis» in ordine al suddetto termine.

Quid juris nunc?

Si acquisiscono i documenti pubblicistici d’ufficio. Ma l’operatore economico deve produrre ancora a suo onere i documenti privatistici.

Tuttavia, per chi si ostina ad applicare l’art. 48 del codice, continuando improvvidamente a scaricare l’onere di produrre il documento sull’operatore economico, va seguita la “plenaria”. Anche perché, all’«udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2014», la pronuncia della “plenaria” non era ancora conoscibile.