Vedi ordinanza.
L’«accoglimento dell’istanza cautelare impone per legge (art. 120, comma 8 bis, introdotto dall’art. 40 del d.l. n. 90 del 2014, del codice dei contratti pubblici) la subordinazione dell’ordinanza alla prestazione di una cauzione in favore della stazione appaltante, che si stima equo determinare in euro 500.oo (cinquecento), per la durata di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza» (T.A.R., ordinanza).



