1. Non è sufficiente che il coinvolgimento del commissario nella redazione della legge di gara si estrinsechi in un apporto meramente formale (approvazione e/o sottoscrizione del frutto dell’altrui opera), ma è necessario che ci sia la sostanziale riconducibilità della stessa all’attività intellettuale, valutativa e professionale concretamente espletata dal membro stesso della commissione. 2. La nomina della commissione non attiene in alcun modo alla predisposizione della documentazione di gara e non incide, pertanto, sulla compatibilità di cui all’art. 77, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. Anche nel materiale di documentazione del webinar sull’offerta economicamente più vantaggiosa.



