La scelta dei criteri di valutazione operata dalla stazione appaltante, ivi compreso il peso da attribuire a singoli elementi, è espressione dell'ampia discrezionalità attribuita alla stazionen appaltante dalla legge per meglio perseguire l'interesse pubblico, come tale sindacabile in sede di legittimità solo allorché sia manifestamente illogica, abnorme ed irragionevole e i criteri non siano trasparenti ed intellegibili. Anche nel materiale di documentazione del webinar sull’offerta economicamente più vantaggiosa.