Sarebbe leso il principio di rotazione perché non basterebbe dire che il gestore uscente è stato “bravo”, ma servirebbe anche dimostrare la “particolare struttura del mercato” e l’”effettiva assenza di alternative”. È la tesi più rigorosa in materia (conforme, in precedenza, altro T.A.R.), che richiede la sussistenza di tutti i possibili presupposti legittimanti (in termini anche la relazione illustrativa al nuovo codice). Di diverso avviso un C.d.S. che parla di disgiuntività («ovvero») in ordine alla sussistenza di tutti i possibili presupposti legittimanti per la deroga al principio di rotazione. Unica ancora di salvezza la procedura aperta con inversione procedimentale. Anche nel materiale di documentazione del webinar su RUP e acquisizioni vincolate e sotto soglia comunitaria.



